Cartellaesattoriale.it

* In collaborazione con la libera associazione consumatori europei
Per maggiori informazioni e/o consulenze vi potete rivolgere al comitato
"Cartellaesattoriale.it" :
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Mail : cartellepazze@libero.it

Il presente sito è nato con la precisa finalità di raccogliere il maggior numero di contributi e approfondimenti relativi alla materia della riscossione tributaria.
Tutto ciò allo scopo di contribuire a rendere più comprensibile al cittadino come agisce sia Equitalia (attraverso il sistema dell'iscrizione al ruolo) che gli enti locali (tramite l'ingiunzione fiscale) durante la loro attività di recupero di imposte non versate e non solo.
Infine, si cercherà di dare spazio anche ad altri atti tipici del Concessionario della riscossione quali il Fermo Amministrativo sui veicoli e l'iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore.

CARTELLE “PAZZE”: ATTENZIONE!!!

Sono pervenute alla Libera Associazione Consumatori Europei e ai collaboratori di Cartellaesattoriale.it numerose segnalazioni di aiuto da parte di privati cittadini e imprese a seguito di azioni cautelari (FERMI e IPOTECHE) e/o esecutive (PIGNORAMENTI IMMOBILIARI, PIGNORAMENTI SUI C/C BANCARI o PRESSO TERZI) portate avanti da Equitalia sulla base di CARTELLE ESATTORIALI SCONOSCIUTE!!!
Tutto ciò in palese violazione della legge (art. 50 del DPR 602/73), la quale prevede che prima di arrivare ad iscrivere un’ipoteca o a procedere con un pignoramento EQUITALIA DEVE NECESSARIAMENTE NOTIFICARE LA CARTELLA ESATTORIALE E ACCERTARSI DEL MANCATO PAGAMENTO DELLA STESSA!!!
Alla luce di quanto detto, la Libera Associazione Consumatori Europei e Cartellaesattoriale.it sono impegnati in una “battaglia di civiltà” volta a sensibilizzare il Ministero delle Finanze e il Parlamento affinché si comprenda la necessità di far allegare alle ipoteche e ai pignoramenti inviati da Equitalia almeno copia delle relate di notifica delle cartelle esattoriali per le quali si agisce, in modo da evitare almeno gli errori più grossolani.
Non è raro, infatti, che cittadini siano stati messi sul lastrico o che imprese siano state costrette a chiudere per colpa di cartelle esattoriali TOTALMENTE SCONOSCIUTE e di cui successivamente Equitalia non sia riuscita a provare neanche la notifica.
Se sei un’associazione, un privato o un’impresa e vuoi anche tu sostenere questa “battaglia” o hai dei casi da raccontare compila il form qui sotto…
UNITI LE COSE POSSONO CAMBIARE!!!



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Note (Facoltativo)

CARTELLE ESATTORIALI “MUTE”: NUOVA SENTENZA

All’interno della cartella esattoriale deve essere indicata in modo dettagliato la modalità di determinazione degli interessi, in modo che il contribuente abbia la possibilità di verificare punto per punto l'operato dell'ufficio.
Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sentenza n. 206/02/10, liberamente scaricabile dal sito www.studiolegalesances.it – sezione Documenti), la quale evidenzia gravi violazioni inficianti la trasparenza dell’atto ad opera del Concessionario della riscossione.
In merito a tale questione, è bene chiarire che da tempo sia le associazioni che i gruppi spontanei a difesa dei contribuenti (si veda ad esempio il gruppo di facebook “SOS FISCO” http://www.facebook.com/group.php?gid=118592553830&v=wall ) sono in prima linea nel denunciare la totale mancanza di trasparenza nel calcolo degli interessi all’interno della cartella di pagamento, poiché manca l’indicazione del termine finale per il calcolo degli stessi, consistente con la data di consegna del ruolo.
L’importanza di tale data, infatti, emerge dalla lettura dell’articolo 20 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, il quale stabilisce che “sulle imposte o le maggiori imposte dovute […] si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4% annuo”.
È agevole, quindi, rendersi conto di come il contribuente sia materialmente impossibilitato a verificare l’esattezza dei conteggi degli interessi non avendo a disposizione gli elementi all’uopo necessari.
È importante evidenziare, inoltre, che i vizi legati alle somme iscritte al ruolo si ripercuotono anche sul calcolo del compenso di riscossione (cd. aggio) che, come è noto, è proporzionale alle predette somme.
Mancando, dunque, il requisito della trasparenza e della certezza, si ritiene che ne derivi la caducazione del titolo esecutivo (non più certo, liquido ed esigibile) “che può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, trattandosi di presupposto dell’azione esecutiva” (sent. Cassaz., sez.III, nr. 9293/2001).


Pubblicato sul sito della Compagnia delle Opere il 12/08/2010
Autore: Avv. Matteo Sances
Clicca per avere altre informazioni sulle cartelle esattoriali Come sempre, chiunque si trovi di fronte a tali problematiche o abbia necessità di ulteriori chiarimenti potrà contattare senza timore l’autore dell’articolo ed avere tutte le informazioni necessarie.

PIGNORAMENTO SU C/C BANCARI: SI IMPUGNA IN COMMISSIONE TRIBUTARIA.

“Il pignoramento presso terzi … rimane comunque un atto … diretto alla riscossione di tributi le cui controversie non si sottraggono alla giurisdizione del Giudice Tributario”.
Ciò è quanto dichiarato da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso (sent. n. 23/07/09 liberamente scaricabile dal sito www.studiolegalesances.it – sez. Documenti), la quale ha il merito di determinare una serie di importanti conseguenze per il contribuente.

È bene far presente, infatti, che fino ad oggi ogni eventuale opposizione al pignoramento presso terzi effettuato da Equitalia e previsto dall’art. 72bis del DPR n. 602/73 – che tipicamente consiste nel pignoramento dei c/c bancari e/o di altri crediti vantati dal contribuente nei confronti di terzi – si riteneva proponibile solo dinanzi al giudice dell’esecuzione, con tutte le gravi conseguenze che ciò comporta per il contribuente (prima fra tutte, l’impossibilità di discutere in tale sede del merito della pretesa tributaria).

Secondo tali giudici, invece, seppur l’art. 2 del Dlgs n. 546/92 escluda la competenza del Giudice Tributario per le “… controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria” occorre considerare la natura dell’istituto del pignoramento presso terzi (ossia se qualificabile come atto amministrativo volto alla riscossione oppure quale atto dell’esecuzione) ed analizzare l’evoluzione normativa che lo ha coinvolto in questi anni.

Osserva la Commissione Tributaria che il pignoramento previsto nella sua forma attuale (ossia dall’art. 72bis del DPR n. 602/73, introdotto con i Decreti Legge n. 203/2005 e n. 262/2006) consiste in una particolare procedura attraverso la quale Equitalia ordina al terzo debitore (tipicamente alla banca del contribuente oppure a terzi aventi debiti nei confronti dello stesso) di pagare direttamente ad essa, senza passare attraverso la citazione del terzo a comparire dinanzi al Giudice dell’esecuzione, come in un normale procedimento civile.

Alla luce di ciò, la Commissione dichiara che “Bisogna a questo punto chiederci se l’ordine di pagamento di cui all’art. 72bis … possa ancora essere considerato un atto dell’esecuzione tributaria”.
D’altronde, continuano i giudici “… il riferimento che poteva essere considerato all’epoca dell’introduzione del Dlgs n.546/92 era solo ad una procedura che si svolgeva sotto il controllo del Giudice ordinario, mentre ora essa è stata sostituita con un atto promanante direttamente dall’agente della riscossione il quale, in virtù dei poteri conferitogli dalla norma, ordina al terzo di pagare direttamente a egli medesimo”.
A seguito di tale percorso logico, dunque, i giudici arrivano alla conclusione che il pignoramento, nella sua forma attuale, lungi dal costituire un atto dell’esecuzione tributaria rappresenta piuttosto “… una nuova e più snella forma di riscossione amministrativa del credito tributario legislativamente prevista e che, come tale, si tratti di atto amministrativo … impugnabile avanti al Giudice Tributario”.

Inutile dire che tali conclusioni conducono ad un processo tributario senza dubbio più sicuro e garantista.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui Tizio fosse venuto a conoscenza di un grosso debito tributario a suo carico solo a seguito del pignoramento dei propri c/c bancari ad opera del Concessionario per un vizio di notifica degli atti tributari precedenti (ad es. avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e/o la cartella esattoriale).
Ebbene, prima dell’emissione di tale sentenza si riteneva che il contribuente non potesse fare granché, se non – in caso di provato illecito compiuto dal Concessionario – agire successivamente per il risarcimento dei danni.
Ora, invece, egli ha la possibilità di impugnare tale atto dinanzi alla Commissione Tributaria competente e di chiederne l’annullamento insieme agli atti precedenti per vizio di notifica.
Tale pronuncia, quindi, apre sicuramente nuovi spiragli di garanzia nei confronti del contribuente.

Come sempre, chiunque si trovi di fronte a tali problematiche o abbia necessità di ulteriori chiarimenti potrà contattare l’autore dell’articolo.
Per ulteriori approfondimenti sul tema si consiglia di iscriversi al gruppo di Facebook “S.O.S. FISCO” (http://www.facebook.com/group.php?gid=118592553830).
Questo gruppo è sorto con la finalità di fornire informazioni in merito alle principali problematiche del cittadino nei confronti del fisco.


Pubblicato sul sito SOS FISCO il 15/07/2010
Autore
: Avv. Matteo Sances
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Ipoteca “illegittima” senza la notifica dell’intimazione di pagamento.

Il Concessionario della riscossione (Equitalia SpA) prima di iscrivere ipoteca su un immobile è tenuto ha notificare al contribuente atto di intimazione di pagamento. Ciò è quanto emerge da una recentissima pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sent. nr.137/03/09, visibile sul sito www.studiolegalesances.it - sez. Documenti), la quale ha accolto il ricorso di una contribuente che si è vista iscrivere ipoteca per crediti relativi a cartelle notificatele molti anni prima. Nel caso di specie, infatti, la ricorrente ha sostenuto che l’iscrizione ipotecaria era affetta da insanabile nullità, in quanto il Concessionario non aveva proceduto alla preventiva notifica dell’intimazione di pagamento, ai sensi dell’art. 50, secondo comma, del DPR n. 602/1973. È bene ricordare che nel contesto tributario l’ipoteca si atteggia come una misura cautelare conservativa strumentalmente connessa all’espropriazione forzata immobiliare e dunque soggetta all’applicazione non solo della disposizione dell’art. 77 del DPR n. 602/1973 (Espropriazione immobiliare) ma anche dei precetti consacrati negli art. 49 e seguenti (Espropriazione forzata – Disposizioni Generali). L’ipoteca, infatti, sebbene non sia un atto di espropriazione forzata in senso stretto, rimane comunque un provvedimento funzionale alla fase esecutiva. Come giustamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent. Cass. SSUU n. 2053 del 31.01.2006), l’iscrizione d’ipoteca - equiparabile al fermo amministrativo - “è preordinata all'espropriazione forzata e dunque è un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”. Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento. Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella, l’espropriazione potrà essere avviata – e l’iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – solo dopo la notifica dell’intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell’art. 50 del DPR n. 602/1973. La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione, determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell’intimazione ad adempiere. Della stessa opinione appaiono i giudici di prime cure, i quali ritengono la notifica dell’intimazione un “aspetto molto importante da seguire prima di procedere all’iscrizione di ipoteca” (pagina 3 della sentenza). Infine, altro aspetto ritenuto importante dalla Commissione Tributaria, riguardava il fatto che alcune somme richieste fossero già state pagate e che quindi l’importo vantato era inferiore a €uro 8.000,00. La ricorrente evidenziava, infatti, che se si considerava la pretesa globale del Concessionario (€uro 34.005,78) e si sottraeva da essa l’importo relativo alle due cartelle ritenute illegittime (ossia quella di €uro21.112,64 + €uro 7.210,54 ? € 28.323,18), si otteneva un credito restante di € 5.682,60, il quale non avrebbe permesso al Concessionario di iscrivere ipoteca, in quanto l’art. 76 del DPR 602/73 prevede un importo minimo di €uro 8.000,00. Va da sé, quindi, che anche nell’ottica della ragionevolezza tale forma di garanzia non avrebbe avuto i presupposti per esistere. A tal riguardo, infatti, la Commissione dichiara che “Tenuto conto del debito tributario che rimaneva da saldare da parte della ricorrente (cartelle esattoriali non pagate) secondo il Collegio, per l’ufficio Equitalia Esatri SpA non sussisteva il minimo imponibile per poter iscrivere ipoteca …” (pagina 2 della sentenza). Alla luce di quanto illustrato, quindi, è chiaro che sarà onere del cittadino/contribuente che dovesse ricevere un avviso di iscrizione ipotecaria, verificare attentamente la legittimità dello stesso – in ordine ai profili sopra evidenziati – al fine di valutare l’opportunità o meno di un’azione legale. Come sempre, chiunque si trovi di fronte a tali problematiche o abbia necessità di ulteriori chiarimenti potrà contattare senza timore l’autore dell’articolo ed avere tutte le informazioni necessarie.
www.studiolegalesances.it
Pubblicato su VeronaSette del 23 maggio 2009 .
Autore: Avv. Matteo Sances
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CARTELLA NOTIFICATA PER POSTA: E’ INESISTENTE.

La notifica della cartella di pagamento o di un altro atto (ad es. un fermo amministrativo o avviso di ipoteca) se effettuata per posta direttamente dall’Agente della riscossione “deve considerarsi giuridicamente inesistente”.
Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sent. N.909/05/09 del 23/10/2009, liberamente scaricabile dal sito www.studiolegalesances.it), la quale ha chiarito l’illegittimità della notifica degli atti esattoriali a mezzo posta.
Tale modalità di notifica, infatti, se non effettuata da soggetti abilitati non produce effetti nei confronti dei contribuenti (in pratica è come se la cartella, l’avviso di intimazione di pagamento o l’ipoteca non fossero mai stati notificati).
Tutto ciò deriva da un attento esame delle norme che riguardano la notifica degli atti esattoriali in generale e di quella a mezzo posta in particolare.
L’Agente della riscossione ritiene che il potere della notifica diretta per posta deriva dall’art. 26, comma 2, del DPR n. 602/73, il quale stabilisce che “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Il Collegio giudicante – come del resto anche il contribuente – ha ritenuto invece che tale norma debba essere interpretata analizzando l’intero contesto normativo in cui essa si trova (in parole povere, si è ritenuto che debba leggersi tutto l’articolo 26 per comprendere bene la questione e non solamente il comma 2).
Sostengono i Giudici di Lecce, infatti, che il comma 1 dell’art. 26 elenca, individuandoli in maniera tassativa, gli unici soggetti legittimati alla notifica della cartella, ossia:
a) gli ufficiali della riscossione;
b) i messi comunali;
c) gli agenti della polizia municipale;
d) altri soggetti sempre opportunamente autorizzati dal Concessionario.

Alla luce di quanto detto, quindi, solo questi soggetti possono notificare a mano o a mezzo posta gli atti del Concessionario ma mai quest’ultimo “direttamente”, a mezzo di propri dipendenti.
Al di fuori dai casi previsti espressamente dalla legge, dunque, tutte le notifiche per posta sono da ritenersi inesistenti poiché effettuate da soggetti non appositamente abilitati.
Inutile dire che tale interpretazione della norma, se confermata da ulteriore giurisprudenza, potrebbe portare ad effetti sorprendenti per i contribuenti “morosi”, in quanto non solo avrebbero la possibilità di contestare vecchie cartelle pervenute per posta ma, trattandosi di notifiche “giuridicamente inesistenti”, e come se le somme non fossero mai state richieste, con tutte le conseguenze derivanti da una eventuale prescrizione di vecchi crediti vantati dal Concessionario.

Come sempre, chiunque si trovi di fronte a tali problematiche o abbia necessità di ulteriori chiarimenti potrà contattare senza timore l’autore dell’articolo ed avere tutte le informazioni necessarie.
Per ulteriori approfondimenti sul tema si consiglia di iscriversi al gruppo di Facebook S.O.S. FISCO (http://www.facebook.com/group.php?gid=118592553830). Il gruppo nasce a seguito dell’esperienza maturata dalla collaborazione dell’Avv. Matteo Sances con la “Libera Associazione Consumatori Europei“. Questo gruppo, in particolare, è sorto con la finalità di fornire informazioni in merito alle principali problematiche del cittadino nei confronti del fisco.

Avv. Matteo Sances
www.studiolegalesances.it
Pubblicato su VeronaSette del 5 dicembre 2009

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Ipoteca “illegittima” e risarcimento dei danni*.

Il Concessionario della riscossione (Equitalia SpA) non è tenuto al risarcimento dei danni morali causati al contribuente in caso di ipoteca illegittimamente iscritta nei suoi confronti. Ciò è quanto emerge da una recente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sent. nr.464/40/07), la quale, nonostante abbia accertato l’illegittimità del provvedimento e disposto la cancellazione dello stesso a carico (e spese) di Equitalia, ha ritenuto di non accogliere la richiesta di risarcimento danni avanzata dal contribuente. Al fine di comprendere il senso di tale pronuncia, dunque, occorre senza dubbio fare un passo indietro ed analizzare il comportamento del contribuente in fase contenziosa. Tutto ha avuto inizio con la notifica al contribuente di un avviso di avvenuta iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia. Il contribuente, quindi, impugnava tempestivamente tale provvedimento chiedendo ai giudici milanesi di annullare l’iscrizione ipotecaria e contestualmente condannare la controparte alla cancellazione del provvedimento.

Pubblicato su Impresa&Diritto del 24/11/2008
Autore: Avv. Matteo Sances

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LO SGRAVIO DELLA CARTELLA DEVE COMPORTARE UNA “NUOVA” ISCRIZIONE AL RUOLO*.

Quando l’ente impositore elimina in autotutela alcune somme iscritte al ruolo, attiva sostanzialmente un procedimento amministrativo che deve portare alla formazione di un nuovo ruolo “depurato” delle somme indebite. Ciò è quanto sostenuto dal Presidente della IV° sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, il quale, per ora, ha aderito alle argomentazioni del ricorrente, concedendo la sospensione dell’esecuzione ex art. 47, comma 3, del Dlgs. nr.546/92 e ritenendo, quindi, che oltre all’esistenza di un pericolo grave e irreparabile (cd periculum in mora) vi fossero anche fondati motivi di illegittimità del ruolo (il decreto presidenziale è visibile sul sito www.studiolegaleaugeri.eu – sezione diritto tributario). Al fine, quindi, di poter comprendere tale problematica risulta necessaria una breve esposizione dei fatti. La storia ha origine con la notifica al ricorrente di una cartella esattoriale a cui non era stata proposta tempestiva opposizione. A seguito di ciò, quindi, il concessionario della riscossione riteneva di procedere esecutivamente nei confronti del ricorrente, decidendo di promuovere azione di pignoramento sui suoi conti correnti bancari (ai sensi dell’art. 72bis del D.P.R. nr. 602/73). Dall’analisi dell’atto di pignoramento, tuttavia, il ricorrente notava che la somma indicata era inferiore rispetto a quella pretesa nella cartella di pagamento notificatagli in precedenza. Volendo comprendere a fondo la questione, dunque, egli richiedeva l’estratto dei carichi pendenti dal quale si evinceva che l’ente impositore aveva a sua insaputa provveduto ad eliminare in autotutela alcune somme. Il ricorrente, quindi, oltre a proporre in sede ordinaria opposizione agli atti esecutivi ex art.617, 2° comma, cpc decideva di ricorrere innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, eccependo l’illegittimità del ruolo in quanto irritualmente sgravato e proponendo, pertanto, ricorso entro 60 giorni dalla notizia dell’avvenuto sgravio (ossia dal rilascio del certificato dei carichi pendenti).

Pubblicato su Impresa&Diritto del 28/07/2008
Autore: Avv. Matteo Sances

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